
Gli Amici di Utange - Svizzera
gliamicidiutangesvizzera@gmail.com
Via Pedemonte 21 - 6962 Viganello (CH)
Statuto
Gli Amici di Utange – Svizzera
S T A T U T O
Art. 1 Denominazione, sede e durata.
Sotto il nome “Gli Amici di Utange – Svizzera” è costituita un’Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
L’Associazione ha sede a Lugano. Il domicilio legale è stabilito dal Comitato.
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 Scopo
Scopo dell’Associazione è il sostegno umanitario della comunità LIFOG di Utange, Kenya.
L’Associazione non ha fini di lucro.
L’Associazione, che è apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di sostenere lo sviluppo integrale della persona e della comunità per mezzo di progetti di cooperazione ed educativi.
Art. 3 Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
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l’Assemblea generale;
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il Comitato (“Direzione” ai sensi del CCS)
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l’Assemblea può nominare un Ufficio di revisione.
Art. 4 Acquisto e perdita della qualità di membro dell’Associazione.
Su richiesta possono essere ammessi in qualità di membri dell’Associazione, persone fisiche o giuridiche che desiderano sostenere gli scopi previsti dall’Associazione. Le domande di ammissione sono indirizzate per iscritto al Comitato, che ne informa l’Assemblea generale.
Le dimissioni di un membro dell’Associazione devono essere presentate per iscritto al Comitato, con effetto alla fine di un anno civile e con un preavviso di 90 giorni. In caso di dimissioni, la quota dell’anno in corso resta dovuta.
Il Comitato a maggioranza assoluta dei suoi membri può escludere un membro dall’Associazione per una grave infrazione degli statuti o per giusti motivi. Il mancato pagamento della quota sociale per quattro anni consecutivi comporta l’esclusione. L’escluso ha diritto di ricorrere contro l’esclusione alla successiva Assemblea generale ordinaria. Il ricorso deve essere spedito per lettera raccomandata, presso il domicilio legale dell’Associazione, entro il termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione di esclusione.
I membri dell’Associazione non hanno diritto a nessun compenso o forma di rimborso spese.
Art. 5 Risorse finanziarie
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, quote sociali e contributi annuali, straordinari e volontari dei membri dell’Associazione. Le risorse finanziarie sono costituite principalmente dal provento dei servizi prestati dall’Associazione, dalle sovvenzioni di istituzioni, dalle quote sociali dei membri e da donazioni di terzi che potranno avvenire anche su base ricorrente.
Le risorse finanziarie dell’Associazione sono esclusivamente ed irrevocabilmente destinate al perseguimento dello scopo sociale.
Le quote sociali dei membri sono stabilite dall’Assemblea generale. Fino a diversa decisione assembleare, la quota sociale ammonta a CHF 30.—l’anno.
Art. 6 Soci
L’elenco aggiornato dei soci viene tenuto a cura del Presidente e conservato presso il domicilio legale dell’Associazione.
Art. 7 Responsabilità
Per gli impegni dell’Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa. È riservato l’articolo 55 cpv. 3 del Codice Civile Svizzero per le persone che agiscono per conto dell’Associazione.
Art. 8 L’Assemblea generale
L’Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all’anno e viene convocata per iscritto dal Presidente o da almeno il 10% dei membri del Comitato almeno 4 mesi dalla chiusura dell’anno civile, in ogni caso almeno 20 giorni prima della data stabilita. Nella convocazione è indicato il giorno, l’ora ed il luogo, nonché gli oggetti all’ordine del giorno.
L’Assemblea generale straordinaria può essere convocata:
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su decisione del Comitato
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su richiesta motivata di almeno un quinto dei membri
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se viene presentata una mozione di scioglimento dell’Associazione
All’Assemblea generale spettano le seguenti competenze:
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l’elezione del/della Presidente, l’elezione e il rinnovo dei membri del Comitato;
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l’approvazione del rapporto del Comitato, rispettivamente del conto d’esercizio annuale;
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la decisione su ricorsi contro l’esclusione di un membro decisa dal Comitato;
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le modifiche dello statuto;
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lo scioglimento dell’Associazione conformemente all’art. 11;
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deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario e di interesse generale posti all’ordine del giorno;
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le risoluzioni dell’Assemblea generale sono prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo la decisione sullo scioglimento dell’Associazione che viene presa a maggioranza qualificata. Eventuali astensioni non vengono conteggiate al momento della delibera e per stabilire la maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente della seduta è preponderante.
Convocazioni e decisioni
Per comunicazioni ma non espressioni di voto la posta elettronica anche non certificata o il fax sono parificati alla forma scritta.
Art. 9 Il Comitato
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Il Comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri.
Il Comitato si costituisce in forma autonoma, salvo per il Presidente che viene eletto/a dell’Assemblea generale. All’interno del Comitato saranno nominati un vice Presidente, un Segretario e un Cassiere.
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Sono autorizzati a firmare collettivamente a due gli atti interni dell’Associazione, il Presidente con un altro membro del Comitato. In sostituzione del Presidente firma il vice Presidente.
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Il Presidente e i membri del Comitato rimangono in carica tre anni e vengono tacitamente riconfermati a meno di esplicita richiesta di rinnovo da parte dell’Assemblea generale. Tutti gli incarichi del Comitato si intendono a titolo gratuito.
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Il Presidente e i membri del Comitato rimangono in carica tre anni e vengono tacitamente riconfermati a meno di esplicita richiesta di rinnovo da parte dell’Assemblea generale. Tutti gli incarichi del Comitato si intendono a titolo gratuito.
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Le risoluzioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
Eventuali astensioni non vengono computate al momento della delibera e per stabilire la maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente della seduta è preponderante. Il Comitato può deliberare con la presenza di almeno tre dei suoi membri. Le decisioni su di una mozione presentata possono essere prese per corrispondenza o e-mail, se nessun membro del Comitato esige una discussione diretta sull’oggetto, oppure via videoconferenza. Anche le decisioni prese per corrispondenza, per e-mail o videoconferenza devono essere verbalizzate.
Il Comitato decide:
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sulla direzione dell’Associazione, con riserva delle competenze dell’Assemblea generale;
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sulla convocazione dell’Assemblea generale;
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sull’esecuzione delle risoluzioni dell’Assemblea generale;
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sull’elaborazione di regolamenti;
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se iniziare un processo nonché presentare o ritirare una citazione a giudizio;
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su contratti;
Il Comitato si impegna nell’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie che consentano di perseguire gli scopi dell’Associazione.
Art. 10 Commissione di revisione
La Commissione di revisione controlla la gestione finanziaria dell’Associazione e presenta un rapporto all’Assemblea generale. È composta da due membri dell’Associazione nominati dall’Assemblea per un periodo di 4 anni.
Art. 11 Scioglimento dell’Associazione
Per discutere lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la convocazione di un’Assemblea generale straordinaria.
L’Assemblea può deliberare solo alla presenza di un quinto dei membri.
La delibera sullo scioglimento dell’Associazione necessita di una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Il patrimonio sociale rimanente sarà attribuito ad altre organizzazioni svizzere non lucrative che perseguono uno scopo di utilità pubblica identico o analogo a quello dell’Associazione e che godono dell’esenzione fiscale ai fini delle imposte dirette. In assenza di un soggetto destinatario con scopo affine, il patrimonio sociale andrà devoluto ad organizzazioni svizzere fiscalmente esenti di utilità pubblica, intesa come perseguimento dell’interesse generale ed in particolare del bene comune attraverso attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici o culturali.
L’Assemblea delibera anche sulla nomina dei liquidatori. Il rapporto di liquidazione viene infine sottoposto all’Assemblea.
Art. 12 Rappresentanza
L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente con un altro membro del Comitato.
Art. 13 Norme suppletorie
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme dispositive del CCS, riservata l’applicazione di quelle imperative.
Art. 14 Iscrizione nel Registro di commercio
Il Comitato può eventualmente chiedere l’iscrizione dell’Associazione nel Registro di commercio del Cantone Ticino.
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea nella riunione costitutiva dell’Associazione Gli Amici di Utange – Svizzera del 21 giugno 2016.
Statuto modificato il 28 gennaio 2020