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Statuto

Gli Amici di Utange - Svizzera

STATUTO

Art. 1 Denominazione, sede e durata.
Sotto il nome "Gli Amici di Utange - Svizzera" è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
L'Associazione ha sede a Lugano. I domicilio legale è stabilito dal Comitato. La durata dell'associazione è illimitata.

 

Art. 2 Scopo
Scopo dell'Associazione è il sostegno umanitario della comunità LIFOG di Utange, Kenya.
L'Associazione non ha fini di lucro.
L'Associazione, che è apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di sostenere lo sviluppo integrale della persona e della comunità per mezzo di progetti di cooperazione ed educativi.

 

Art. 3 Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
   - l'Assemblea generale;
   - li Comitato ("Direzione" ai sensi del CCS);

   -L'eventuale Ufficio di revisione.

 

Art. 4 Acquisto e perdita della qualità di socio dell'Associazione.
Su richiesta possono essere ammessi quali soci, persone fisiche o giuridiche che desiderano sostenere gli scopi previsti dall'Associazione. Le domande di ammissione sono indirizzate per iscritto al Comitato, che le trasmette per decisione, dando li suo parere, all'Assemblea generale.


Le dimissioni di un socio devono essere presentate per iscritto al Comitato, con effetto alla fine di un anno civile e con un preavviso di 90 giorni. In caso di dimissioni, la quota dell'anno in corso resta dovuta.

L'assemblea a maggioranza dei voti può escludere un socio dall'Associazione
per una grave infrazione degli statuti o per giusti motivi. Il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi comporta l'esclusione. L'escluso ha diritto di ricorrere al Giudice contro la decisione entro un mese da quando ne è venuto a conoscenza.
I soci non hanno diritto a nessun onorario. I soci, compresi i membri di Comitato, hanno invece diritto al rimborso, eventualmente parziale, delle spese vive sostenute per ispezioni a Utange preventivamente approvate dal Comitato.

 

Art. 5 Risorse finanziarie
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà
dell'Associazione, quote sociali e contributi annuali, straordinari e volontari dei soci. Le risorse finanziarie sono costituite principalmente dal provento dei servizi prestati dall'Associazione, dalle sovvenzioni di istituzioni, dalle quote sociali dei soci e da donazioni di terzi che potranno avvenire anche su base ricorrente.
Le risorse finanziarie dell'Associazione sono esclusivamente e irrevocabilmente destinate al perseguimento dello scopo sociale.
La quota sociale è stabilita dall'Assemblea generale e deve essere versata entro aprile di ogni anno.

Art. 6 Soci
L'elenco aggiornato dei soci viene tenuto a cura del Presidente e conservato presso la sede dell'Associazione.

 

Art. 7 Responsabilità
Per gli impegni dell'Associazione risponde esclusivamente li patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa. È riservato l'articolo 55 cpv. 3 del Codice Civile Svizzero per le persone che agiscono per conto dell'Associazione.

 

Art. 8 L'Assemblea generale
L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno e viene convocata per iscritto dal Presidente o da almeno tre membri del Comitato entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno civile, in ogni caso almeno 20 giorni prima della data stabilita. Nella convocazione sono indicati li giorno, l'ora ed li luogo, nonché gli oggetti all'ordine del giorno.

 

                        L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata:

-su decisione del Comitato;
- su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci;
- se viene presentata una mozione di scioglimento dell'Associazione.
- L'Assemblea è diretta dal Presidente, in assenza dal vice Presidente o da un altro socio nominato dall'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che firmerà con lui il verbale.
All'Assemblea generale spettano le seguenti competenze:
- l'elezione del Presidente, l'elezione e li rinnovo dei membri del Comitato;
- l'approvazione del rapporto del Comitato, rispettivamente del conto d'esercizio annuale;
- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione conformemente all'art. 11;
- la delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario e d'interesse generale posti all'ordine del giorno;
- le risoluzioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo la decisione sullo scioglimento dell'Associazione che viene presa a maggioranza qualificata. Eventuali astensioni non vengono conteggiate al momento della delibera per stabilire la maggioranza semplice. In caso di parità li voto del Presidente della seduta è preponderante.


                        Convocazioni e decisioni
Le convocazioni all'assemblea vengono fatte per scritto all'indirizzo postale dei soci, o anche in via elettronica, agli indirizzi postali o e-mail dei soci registrati presso l'associazione.
Le assemblee vengono di regola tenute in presenza, tuttavia il Comitato, in casi particolari, può scegliere di tenerle in altra forma, segnatamente se sia difficile o impossibile riunirsi fisicamente:

- Tramite votazione per testo, anche tramite e-mail, se il voto consiste soltanto in un'approvazione o un respingimento, senza possibilità di diverse proposte, come nel caso dell'approvazione dei conti;
-Tramite videoconferenza.

Art. 9 Il Comitato

-Il Comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri.

-Il Comitato si costituisce in forma autonoma, salvo per li Presidente che viene eletto/a dell'Assemblea generale. All'interno d e lComitato saranno nominati un
vice Presidente, un Segretario e un Cassiere.

-Sono autorizzati a firmare collettivamente a due gli atti interni dell'Associazione, li Presidente con un altro membro del Comitato. In sostituzione del Presidente firma li vice Presidente.

-Il Presidente e i membri del Comitato rimangono in carica tre anni e vengono tacitamente riconfermati anno per anno, per un ulteriore anno, a meno di esplicita richiesta di rinnovo da parte dell'Assemblea generale. Tutti gli incarichi del Comitato si intendono a titolo gratuito.

-Le risoluzioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
Eventuali astensioni non vengono computate al momento della delibera per stabilire la maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente della
seduta è preponderante. I Comitato può deliberare con la presenza di almeno tre dei suoi membri. Le decisioni su di una mozione presentata possono essere prese per corrispondenza, via e-mail, tramite videoconferenza, o in caso di urgenza per conferenza telefonica, se nessun membro del Comitato esige una discussione in presenza sull'oggetto, oppure via videoconferenza. Anche le decisioni prese per corrispondenza, per e-mail o videoconferenza devono essere verbalizzate.


Il Comitato decide:
- sulla direzione dell'Associazione, con riserva delle competenze dell'Assemblea generale, segnatamente:
-sull'esecuzione delle risoluzioni dell'Assemblea generale; sull'elaborazione di regolamenti;
-se avviare procedure giudiziarie o amministrative, ritirarle o transigere;
-sulla stipulazione o rescissione di contratti;
Il Comitato si impegna nell'ottenimento delle risorse finanziarie necessarie che consentano di perseguire gli scopi dell'Associazione.  

Art. 10 Commissione di revisione

L'Assemblea può nominare un ufficio di revisione che controlla la gestione finanziaria dell'Associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale.
Scioglimento dell'Associazione.

Art.11 Scioglimento dell'Associazione

Per discutere lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria.
L'Assemblea può deliberare solo alla presenza di un quinto dei membri.
La delibera sullo scioglimento dell'Associazione necessita di una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
Il patrimonio sociale rimanente sarà attribuito ad altre organizzazioni svizzere non lucrative che perseguono uno scopo di utilità pubblica identico o analogo a quello dell'Associazione e che godono dell'esenzione fiscale ai fini delle imposte dirette e di successione e donazione. In assenza di un soggetto destinatario con scopo affine, il patrimonio sociale andrà devoluto a organizzazioni svizzere fiscalmente esenti di utilità pubblica, intesa come perseguimento dell'interesse generale e in particolare del bene comune attraverso attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici o culturali.
L'Assemblea delibera anche sulla nomina dei liquidatori. Il rapporto di liquidazione viene infine sottoposto all'Assemblea. In mancanza la liquidazione avverrà a cura del Comitato.

Art. 12 Rappresentanza

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente con un altro membro del Comitato.

 

Art. 13 Norme suppletorie
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme dispositive del CCS, riservata l'applicazione di quelle imperative.

 

Art. 14 Iscrizione nel Registro di commercio
I Comitato può eventualmente chiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro di commercio del Cantone Ticino.

Il presente Statuo è stato approvato dall'Assemblea nella riunione costitutiva dell'Associazione Gli Amici Di Utange - Svizzera del 210 giugno 2016

 

Statuto modificato il 28 gennaio 2020

Statuto modificato il 10 febbraio 2023




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